Durante la pandemia un quesito è sorto spontaneo: ci si è domandato come tutelare i lavoratori in caso di contagio da Covid-19 in occasione della prestazione lavorativa. La risposta, evidentemente ovvia, non poteva che essere quella di ricondurre il contagio all’infortunio sul lavoro, con le conseguenti coperture assicurative INAIL a tutela dei lavoratori.

Questa è la parte facile del problema, ma la vera questione viene dopo: infatti quando un lavoratore contrae un infortunio sul lavoro, è necessario accertare se vi siano delle responsabilità in carico al datore di lavoro.

Se un operaio perde un braccio in acciaieria, ma il datore di lavoro aveva messo a terra tutte le misure previste dalla legge per evitare che accadesse, si procede indennizzando il lavoratore e pace. Se, invece, si accerta che l’imprenditore non aveva posto in essere tutte le precauzioni necessarie e che tale inadempimento abbia portato all’infortunio allora: l’INAIL, dopo aver indennizzato il lavoratore, si rifà sul datore di lavoro; il lavoratore chiede i danni al suo datore; quest’ultimo affronta un bel procedimento penale.

Insomma, una bella botta: e vivaddio, dato che i morti sul lavoro sono un dramma che piega in due il Paese.

Quando la politica deve fare delle scelte, è forte la necessità di ponderare interessi in campo spesso per certi versi contrastanti tra loro, che in questo caso si traducono in obblighi, formativi e di sicurezza, e nella previsione di conseguenze potenzialmente gravose sul piano personale.

Ad avviso di chi scrive, il contagio da Coronavirus sul luogo di lavoro dovrebbe essere gestito esattamente nello stesso identico modo: a) il datore di lavoro ha realizzato tutte le misure previste dalla legge e dagli accordi sindacali (e alcune sono scritte in maniera tale che aiutami a dire inutili) necessarie a salvaguardare il lavoratore e allora l’INAIL risarcisce quest’ultimo e pace; b) si accerta che il contagio sia riconducibile ad una condotta illegale del datore di lavoro e allora gli si fa un mazzo così.

Semplice, lineare ed equo.

Si accennava al fatto che alcune regole siano scritte con i piedi. Si consideri che il protocollo tanto osannato dal Governo in ogni circostanza, quello siglato il 24 aprile 2020, contiene misure di questo tenore: “il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà (corsivo mio) essere sottoposto al controllo della temperatura corporea”. Ora, ditemi voi che valore ha una norma del genere, che è come prescrivere che “all’operaio in cantiere potrà essere consentito l’utilizzo di un casco di sicurezza”: e grazie tante.

In un contesto di questo tipo, con norme tanto lasche, verrebbe da supporre quantomeno che l’orientamento del Governo sia quello di garantire il massimo rigore e la massima severità nel rispetto delle regole e nel garantire che i lavoratori operino in condizioni di sicurezza.

In effetti, pare che l’orientamento non sia proprio questo.

In data 15 maggio, casualmente (forse si, forse no), l’INAIL afferma che: “si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro (…) rendano (…) estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”.

Risulta davvero curioso questo comunicato stampa dell’INAIL, soprattutto se si leggono le parole del Ministero del Lavoro, che per bocca del Sottosegretario Di Piazza in Commissione Lavoro, il 6 maggio recitavano: “si può ritenere che la diffusione ubiquitaria del virus Sars-CoV-2, la molteplicità delle modalità e delle occasioni di contagio e la circostanza che la normativa di sicurezza per contrastare la diffusione del contagio è oggetto di continuo aggiornamento da parte degli organismi tecnico-scientifici che supportano il Governo, rendono particolarmente problematica la configurabilità di una responsabilità civile o penale del datore di lavoro” e proseguono con la lapidaria sentenza per cui la “responsabilità sarebbe, infatti, ipotizzabile solo in via residuale”.

È evidente che, sia il Ministero del Lavoro che l’INAIL, non neghino la responsabilità civile e penale del datore di lavoro in caso di inosservanza delle norme, ma lo fanno da furbetti, mettendo le manine avanti, sostenendo prima di tutto che sia assolutamente improbabile giungere alla prova della colpa o del dolo del datore di lavoro e, in seconda battuta, che tale circostanza sia da intendersi assolutamente residuale.

Se serviva un’ulteriore conferma di come questo esecutivo si stia muovendo e di quale considerazione questi signori nutrano per i lavoratori e per chi è, ogni giorno, esposto a certi rischi, eccovela servita.

 Savino Balzano

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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