Vittoria storica e simbolica, ma anche dagli effetti pratici immediati, contro la compagnia low cost irlandese Ryanair: il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica nel Giudice del lavoro Monica Bertoncini, ha dichiarato discriminatorio il comportamento tenuto da Ryanair per aver impedito ai dipendenti, attraverso una clausola contenuta nel loro contratto di lavoro, di stabilire contatti con le organizzazioni dei lavoratori, pena il licenziamento.Ryanair dovrà pagare la somma di 50 mila euro alla FILT-CGIL di Bergamo a titolo di risarcimento del danno, essendo stato il sindacato riconosciuto come parte lesa per non aver, in tutti questi anni, potuto svolgere il proprio lavoro di tutela. Il Tribunale di Bergamo ordina a Ryanair anche di procedere alla pubblicazione, a sue spese, di un estratto del provvedimento su “Il Corriere della Sera” e “Il Sole 24 ore”.L’azione legale era partita lo scorso 13 ottobre. Questa la formula discriminatoria usata da Ryanair: “Questo accordo rimarrà in vigore per tutto il tempo che il personale di cabina di Ryanair contatti direttamente il datore di lavoro e non effettui interruzioni di lavoro (work stoppages) o qualunque altra azione di natura sindacale. Se Ryanair o le società di mediazione di lavoro saranno obbligate a riconoscere qualunque sindacato del personale di cabina o se vi sarà qualunque azione collettiva di qualsiasi tipo, in questo caso il contratto dovrà intendersi annullato e inefficace e qualunque incremento retributivo o indennitario (allowance) o cambio di turno concessi sotto la vigenza del presente contratto sarà ritirato”. L’azienda aveva già rimediato un’altra condanna per comportamento antisindacale.