di: Chiara Gabrielli

Il 2 giugno prossimo saranno trascorsi ottanta anni dall’elezione dell’Assemblea costituente, che ha dato avvio a quella straordinaria stagione di riflessione civile e democratica dalla quale scaturì la Carta fondamentale dell’Italia repubblicana. È un anniversario mesto quello che ci accingiamo a celebrare. Eravamo abituati a sentir parlare di Costituzione materiale come concetto utile ad agganciare «l’interpretazione alla realtà della vita costituzionale e politica» (S. Bartole), accettabile purché non rappresentasse un alibi per disattendere regole formali contenute nella Carta fondamentale. Ci stiamo abituando a una Costituzione “smaterializzata”, tanto significativi e cruciali appaiono gli scostamenti che la prassi registra rispetto al “dover essere” costituzionale. L’interesse politico a far approvare nuove norme – tanto più quando simbolicamente rilevanti nella percezione collettiva e ai fini della ricerca del consenso – viene attualmente perseguito a qualunque costo; anche a quello altissimo di praticare “sgrammaticature costituzionali” che lascerebbero basiti coloro che dedicarono energie dialettiche, ingegno giuridico, sensibilità politica all’elaborazione di una sintassi costituzionale condivisa.

È vero che la fisionomia originaria della Carta costituzionale subisce da decenni alterazioni; mai come oggi, tuttavia, le sue fattezze paiono sfigurate, per l’intensità, la natura e la frequenza degli interventi deformanti. Da tempo si registra l’indebita preminenza esercitata dall’esecutivo rispetto all’iniziativa legislativa affidata dai Costituenti alle Camere. Ma mai come ora il Parlamento appare un guscio vuoto: non più cuore pulsante dell’azione legislativa, luogo in cui si realizza il confronto costruttivo e vitale tra forze di maggioranza e di opposizione; piuttosto, sede di ratifica sbrigativa di soluzioni spesso discutibili, confezionate altrove sotto forma di decreti legge o di leggi di iniziativa ministeriale. La salutare dialettica parlamentare da cui sarebbe ragionevole attendersi l’incremento della qualità di un testo normativo è percepita come un inciampo fastidioso sul cammino dell’attuazione delle intenzioni governative. Tanto più quando le norme da introdurre contengono scelte politicamente controverse e opzioni di discutibile ortodossia costituzionale, ci si adopera per una approvazione lampo da perseguire con ogni mezzo. «Quando si pattina su ghiaccio sottile, la salvezza sta nella velocità», sosteneva Ralph Waldo Emerson, che però evidentemente non si riferiva alle dinamiche parlamentari.

Nell’anno legislativo trascorso, i deragliamenti dai binari tracciati dalla Carta fondamentale hanno assunto forme inedite e ancor più preoccupanti, con la pretesa di spostare in avanti la frontiera del costituzionalmente tollerabile. Nel maggio 2025, si assisteva a una sconcertante giravolta procedurale. Per introdurre una «lenzuolata di novità normative ad alta illiberalità ed a bassa efficienza», espressione di quel «demagogico giustizialismo, che altro non è se non il cugino del populismo che ha studiato legge» (G. Giostra) l’esecutivo aveva ritenuto di percorrere inizialmente la via ordinaria del disegno di legge; una ammissione evidente che le misure in questione non rivestivano nessun carattere di straordinaria necessità e urgenza. Di fronte però all’arenarsi imprevisto del disegno di legge originario nella discussione parlamentare, si ricorreva all’imbarazzante espediente di trasformarlo in decreto legge, un «disegno di legge motorizzato» (P. Carnevali), in grado di trarlo fuori dalle secche in cui lo aveva sospinto un’opposizione più risoluta del solito, forte del sostegno del mondo forense, della magistratura e dell’accademia, del Presidente della Repubblica e degli organismi europei. Una staffetta candidamente giustificata dal Ministro dell’Interno con l’esigenza di assicurare l’approvazione in tempi certi. E in effetti bastò porre la questione di fiducia in sede di conversione del decreto in legge per suggellare una vicenda costituzionalmente grottesca; dettagli trascurabili l’assenza delle ragioni di straordinaria necessità ed urgenza – certificata anche dal rinvio a regolamenti attuativi da adottare entro sessanta giorni ed entro dodici mesi – e la disomogeneità dei contenuti.

Oggi, all’ennesimo appuntamento con un provvedimento in materia di sicurezza – il quinto adottato del Governo Meloni, più di uno all’anno – si è escogitato un escamotage rivelatore di analfabetismo costituzionale per “risolvere” un increscioso incidente procedurale innescato dal decreto legge n. 23/2026. Tra le numerose misure deprecabili ivi contenute figurava la promessa di un incentivo economico da corrispondere agli avvocati che avessero convinto il loro assistito ad attivare le procedure di rimpatrio rinunciando ad opporsi al decreto di espulsione: una “giuridicolaggine” che collideva vistosamente con il diritto di difesa di cui all’art. 24 Costituzione, sollecitando un comportamento assimilabile al patrocinio infedele. Rimuoverla, come richiesto con fermezza dal Capo dello Stato, avrebbe significato il ritorno del testo al Senato e la conseguente inevitabile decadenza del decreto per l’impossibilità di convertirlo nei sessanta giorni previsti dalla Costituzione. Così sarebbe dovuta andare, se la fantasia procedurale dell’esecutivo non avesse partorito un’altra staffetta, affidando la riformulazione della norma a un decreto legge “lampo”, adottato mentre la Camera dei deputati veniva costretta, con voto di fiducia, a convertire in legge il decreto originario. Del tutto evidente che la “straordinaria necessità e urgenza” del secondo provvedimento risiede unicamente nella straordinaria necessità e urgenza del Governo di disinnescare il “bug costituzionale” contenuto decreto legge n. 23/2026.

Nell’anno legislativo scandito dalle infelici parabole dei decreti sicurezza si è collocata l’approvazione della riforma costituzionale Meloni-Nordio contenente «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». Approvazione avvenuta attraverso un percorso parlamentare non soltanto spensieratamente dimentico delle raccomandazioni rivolte da Piero Calamandrei nella stagione costituente («Nel campo del potere costituente il governo non può avere alcuna iniziativa, neanche preparatoria. […] Quando l’Assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del Governo dovranno essere vuoti»), ma anche irrispettoso dello spirito dell’art. 138 Costituzione. Per la prima volta, il testo di una riforma costituzionale di iniziativa governativa ha resistito, blindato, a qualunque tentativo di modifica in itinere. Al traguardo si è giunti in tempi inusualmente brevi: meno di un anno è intercorso tra la prima e l’ultima approvazione delle quattro necessarie, tradendo nella sostanza la ratio della procedura rafforzata saggiamente prefigurata dai Costituenti. Inusualmente rapide, d’altronde, si preannunciavano, nell’intenzione del Governo, anche le tempistiche del referendum oppositivo, facendo pensare che si confidasse in una convalida popolare plebiscitaria della riforma e che si volesse affrettare a incassarla il prima possibile. L’attivismo civico del Comitato “15 per il NO”, tradottosi in una autonoma richiesta di referendum, ha fatto sfumare il progetto, consentendo che il dibattito potesse svilupparsi con un’ampiezza democratica almeno accettabile. È emerso così come, dietro il volto costituzionalmente presentabile della separazione delle carriere, la nuova disciplina celasse stravolgimenti dell’assetto della magistratura pericolosi per la tenuta della sua autonomia e indipendenza e sollevasse gravi difficoltà interpretative, rischiando addirittura di porsi in conflitto con il nucleo dei principi costituzionali fondamentali. Ai giuristi protagonisti delle audizioni in sede parlamentare questi vistosi difetti non erano naturalmente sfuggiti, ma nei confronti dei loro avveduti rilievi critici la politica aveva reagito con totale noncuranza e completo disinteresse. Il 53,24 per cento dei cittadini italiani recatisi alle urne il 22 e 23 marzo scorso li ha tenuti, invece, in decisiva considerazione

https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2026/05/08/la-costituzione-sfregiata/

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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