di: Maurizio Borghi

Tra i tratti che distinguevano il cosiddetto “mondo libero” – etichetta non priva di compiacimento con cui, durante la guerra fredda, si designavano i paesi occidentali – spiccava, al primo posto, la libertà d’informazione e di espressione. Si diceva che i cittadini sovietici rischiassero la galera per esprimere o far circolare opinioni contrarie al Partito; da noi, chi si esprimesse contro il potere politico poteva certamente subire conseguenze, ma aveva sempre il diritto dalla sua parte. Un diritto che proteggeva la libertà di ricevere e diffondere qualsiasi informazione, anche di fonte straniera, anche apertamente contraria ai valori democratici o marcatamente propagandistica.

Oggi, invece, un regolamento dell’Unione Europea stabilisce che «è vietata agli operatori la radiodiffusione […] dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato XV, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet». Si tratta del Regolamento 2022/350, adottato con procedura d’urgenza dal Consiglio dell’UE il 1° marzo 2022, all’indomani dell’invasione russa dell’Ucraina, che mette fuori legge le trasmissioni di Russia Today e di altre emittenti della Federazione russa nel territorio dell’Unione.

È una misura che deroga apertamente al diritto fondamentale alla libertà di ricevere o comunicare informazioni sancito dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, il quale stabilisce che tale libertà si deve poter esercitare «senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche» e «senza limiti di frontiera». Il Consiglio presentava dunque il Regolamento come un provvedimento eccezionale e temporaneo, giustificato unicamente dall’urgenza di contrastare le “operazioni di influenza” e le ingerenze russe che, nei giorni successivi all’invasione, diffondevano notizie false e ricostruzioni parziali volte a legittimare l’aggressione militare. Va ricordato che, nei nostri ordinamenti, anche le opinioni più “squilibrate” o palesemente false sono protette come libere espressioni (e a buon diritto, perché la libertà di parola si misura proprio sui margini estremi del discorso pubblico). Dunque, per giustificare un divieto di quella portata era necessario che tali “operazioni di influenza” si traducessero in una «minaccia concreta all’ordine pubblico e alla sicurezza dell’Unione», cosa che a giudizio del Consiglio UE poteva concretizzarsi in quelle fasi convulse immediatamente successive all’invasione. Tuttavia, quel divieto concepito come transitorio, con una durata prevista di sei mesi, è stato puntualmente rinnovato in occasione di ogni nuovo “pacchetto” di sanzioni contro Mosca (che al momento hanno raggiunto quota 21), trasformandosi di fatto in una misura permanente di censura contro i media russi.

A rendere la restrizione ancora più incisiva ha provveduto la Corte di giustizia dell’UE, che con una sentenza del 2 luglio scorso (causa C-67/25 Traugott Ickeroth) ha stabilito un’interpretazione oltremodo estensiva del Regolamento: per “operatore” si può intendere anche il gestore di un sito web senza scopo di lucro, e per “trasmissione” anche un semplice spezzone o frammento di trasmissione. A completare il quadro, dall’inizio di quest’anno l’aggiramento delle “misure restrittive” decise dall’Unione Europea è stato elevato a reato penale. A sancirlo è la Direttiva 2024/1226, recepita in Italia con il decreto legislativo 211 del 30 dicembre 2025, che ha introdotto nel codice penale l’articolo 275 bis. La norma punisce «con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea […] importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile». Dunque, da un lato la formulazione volutamente ampia della disposizione – in cui può rientrare anche la diffusione di “contenuti” audiovisivi, qualificabili come “beni intangibili” –, dall’altro l’interpretazione estensiva della Corte di giustizia, hanno come effetto che è colpito con sanzioni pecuniarie e detentive fino a sei anni di carcere qualsiasi privato cittadino che riproduca sui propri canali personali, blog o pagina Facebook, qualsiasi materiale proveniente dai media russi messi al bando. E ciò a prescindere sia dal contenuto effettivo di quei materiali (che sia un’intervista a Lavrov o una puntata di Masha e l’orso) sia dalla finalità della riproduzione (può essere riprodotto al solo scopo di discuterlo, di criticarlo o di metterlo a confronto con le narrazioni dei media europei).

Come ricordato all’inizio, misure di questo tipo sarebbero apparse inconcepibili nel “mondo libero” della guerra fredda. È ben vero che i governi hanno da sempre tentato di incidere sull’informazione, e finanche di introdurre surrettiziamente forme di censura preventiva, ma tali tentativi si sono normalmente infranti almeno in linea di principio contro il diritto. In una storica sentenza del 1965, Lamont v. Postmaster General, la Corte suprema degli Stati Uniti si era pronunciata su una legge federale che imponeva al servizio postale di trattenere e recapitare soltanto su richiesta espressa del destinatario le corrispondenze provenienti da indirizzi ritenuti veicoli di “propaganda politica comunista”. I giudici, all’unanimità, dichiararono la norma incostituzionale per violazione del Primo Emendamento, affermando che la garanzia della libertà di parola tutela non soltanto chi si esprime, ma anche chi riceve il messaggio. È noto che, negli Stati Uniti, la freedom of speech goda di una protezione più ampia rispetto a quella riconosciuta nella maggior parte degli altri paesi occidentali, dove essa incontra limiti più rigorosi in funzione della tutela dei diritti altrui. Ciononostante, anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in numerose pronunce, ha fissato condizioni assai severe per legittimare eventuali restrizioni alla libertà di espressione, schierandosi più volte contro gli Stati che hanno introdotto forme più o meno esplicite di censura. A titolo esemplificativo, ricordiamo solo una sentenza del 2022, con cui la Corte ha dichiarato che la legge russa sugli “agenti stranieri” – la quale impone oneri e limitazioni a ONG, testate giornalistiche e blogger ritenuti coinvolti in attività politiche con finanziamenti esteri, prevedendo persino il carcere per i soggetti così qualificati – è in violazione del diritto fondamentale alla libertà di espressione delle persone che rientrano in tale definizione.

Il bando europeo a Russia Today si colloca dunque su un crinale pericoloso, poiché mette in discussione principi giuridici consolidati e considerati fino a ieri un discrimine tra democrazie liberali e “autocrazie”. Ma anche al di là di considerazioni di principio, si impone una riflessione sullo scopo effettivo del divieto. Ammettiamo pure che, nei giorni immediatamente successivi al 24 febbraio 2022, quando l’esercito russo varcò i confini orientali dell’Ucraina, il quadro informativo fosse così caotico e contraddittorio che la sola esposizione dei cittadini europei a Russia Today potesse incidere sull’opinione pubblica al punto da costituire una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dell’Unione. Ma oggi, a quattro anni dall’inizio di quel conflitto, è davvero credibile che un telespettatore europeo medio non sia in grado di valutare le fonti anche in base alla loro provenienza, e di sottoporle a un esame critico e consapevole? Se, quindi, l’obiettivo non può essere la “tutela dell’integrità dell’opinione pubblica” – a meno di assumere un atteggiamento paternalistico indegno di una democrazia matura – forse si tratta piuttosto del legittimo intento di sanzionare, per principio, le fonti di informazione che sostengono una guerra d’aggressione in violazione del diritto internazionale? Se così fosse, però, l’esecutivo europeo dovrebbe estendere il divieto anche ai media statunitensi che hanno giustificato e caldeggiato l’aggressione all’Iran, come CBS News. E dovrebbe imporre sanzioni simili per le indecenti campagne di disinformazione orchestrate dal governo di Israele per negare la reale situazione del popolo palestinese nella striscia di Gaza. Come giustificare se no questo doppio standard contro una sola fonte di propaganda – quella che viene dalla Russia?

Tocchiamo qui il cuore del problema: il Regolamento 2022/350 vieta la trasmissione di canali televisivi colpevoli di “propaganda” e “disinformazione” senza fornire alcuna definizione di “propaganda” e “disinformazione”; dunque a rigore si configura come un atto solo formalmente giuridico, ma nella sostanza è in tutto e per tutto un atto politico. Di fatto, è “propaganda” ciò che il Consiglio UE – ovvero uno dei due rami del potere esecutivo dell’Unione, insieme alla Commissione – decide in piena autonomia di definire tale. La responsabilità della Corte UE nell’avallare questo atto dal carattere fittiziamente giuridico è notevole: è infatti la prima volta che un divieto di trasmissione imposto direttamente dal potere esecutivo, non sostenuto da alcun provvedimento giudiziario né da alcun vaglio parlamentare o da parte di un organo indipendente, viene ritenuto compatibile con la tutela della libertà d’informazione sancita dal diritto internazionale. Il punto cruciale non riguarda Russia Today – un canale televisivo di cui possiamo benissimo fare a meno – ma un aspetto più profondo: legittimando un intervento di censura unilaterale da parte del potere esecutivo, si crea un precedente pericoloso che va ben oltre la questione russa. D’ora in poi, qualsiasi governo europeo (non importa se “di destra” o “di sinistra”) potrebbe sentirsi autorizzato a imporre restrizioni a ogni forma di espressione del dissenso, basta che sia arbitrariamente etichettata come propaganda o disinformazione. E questo sì può rappresentare l’inizio della fine del “mondo libero”.

https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2026/08/31/agli-europei-non-far-sapere-ovvero-il-mondo-libero-e-la-censura/

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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