Arriva al Senato, per la conversione in legge, il tanto discusso decreto legge 113. L’Unhcr paventa il rischio sovraffollamento nei centri di prima accoglienza. Diverse organizzazioni lanciano un appello ai senatori prima del voto finale: “140 mila persone rischiano di cadere nell’irregolarità”.

Vi proponiamo un esauriente vademecum tratto dal sito meltingpot.org che spiega in maniera molto dettagliata la natura giuridica del provvedimento, il quadro giuridico attuae, gli effetti in materia di protezione umanitaria e le possibile conseguenze su altri diritti fondamentali, come quello alla salute, che potrebbero avere gravi ripercussioni anche sulla tutela della popolazione autoctona.

 

Cos’è un decreto legge?

Per fare una prima analisi del decreto legge Salvini, bisogna prima dare un’informazione giuridica: il dl Salvini è un decreto legge, non un decreto legislativo, l’uso del dl è una scelta politica.
Generalmente le leggi le fa il Parlamento, rappresentante dei cittadini e volontà politica legislativa del popolo. L’eccezione a questa regola sono proprio i decreti legge, utilizzati in particolari situazioni di urgenza ed emergenza, ed emanati dal governo.
Il decreto legge è provvisorio per sua natura: il termine è di 60 giorni per permettere al Parlamento di approvarlo o cancellarlo, quindi, teoricamente, il Parlamento potrebbe anche non convertirlo in legge, ma è improbabile. Vediamo dunque come verrà convertito.
Molti osservatori ritengono illegittima e incostituzionale la forma del decreto legge, ovvero utilizzare uno strumento tipico della fase emergenziale per regolarizzare un fenomeno che non è emergenziale: l’immigrazione.
L’immigrazione è infatti una situazione nota, su cui si è normato da tempo; questo sarà uno degli elementi di forza per contestare la legittimità del dl Salvini.
La prima grande novità del dl Salvini è l’eliminazione della protezione umanitaria, si tratta di un’eliminazione sia linguistica che sostanziale.

 

Quali erano i tipi di protezione in Italia prima del dl Salvini?

La protezione internazionale era regolarizzata dalla convenzione di Ginevra del 1951 (quella in merito allo status di rifugiato); poi l’UE aveva integrato tale figura con la protezione sussidiaria, una protezione un po’ “inferiore” rispetto allo status di rifugiato; la normativa europea lasciava inoltre agli Stati membri libertà di istituire altre forme di permesso.
Nel nostro ordinamento era quindi stata introdotta la forma della [protezione umanitaria, inserita nel TU immigrazione del ’98 (D.lgs. 286/1998), art. 5 comma 6. Questa era una forma molto ampia e generica, e proprio grazie a questa sua genericità si poteva concedere in più casi come forma residuale di protezione, infatti era uno strumento ampiamente utilizzato.

 

La protezione umanitaria era una delle forme attraverso la quale venivano concessi la maggior parte dei permessi di soggiorno: come mai è stata un obiettivo così marcato del dl Salvini?

L’eliminazione della protezione umanitaria è un elemento immediatamente spendibile a livello di comunicazione: per Salvini si tratta della ricompensa agli elettori della Lega.
Inoltre, attraverso un’operazione semplice si va a scardinare un intero sistema: molti dei permessi concessi con la protezione umanitaria forse non erano così genuini, ma tale forma era una necessità del sistema delle migrazioni in Italia. Infatti, la miopia italiana ed europea non ha fatto sì che ci fossero sistemi legali di ingresso e di immigrazione; la protezione umanitaria era così preziosa proprio per questo, poiché suppliva a tale assenza, e i riflessi che tale scelta politica provocherà nel brevissimo e lungo periodo saranno consistenti. Quindi, cercare di supplire alla protezione umanitaria sarà un lavoro sia giuridico che politico. Bisognerà dunque capire come si potrà agire in tutte quelle situazioni che si trovano nella fascia intermedia, ovvero per quelli che hanno cominciato il processo amministrativo e che aspettano una risposta.

 

Quali saranno le conseguenze dell’eliminazione della protezione umanitaria?

Alcuni casi saranno coperti da due figure minori ma molto specifiche, istituite dall’art. 19 del TU immigrazione; si tratta di figure “a contrario”, l’espressione linguistica è che “non è possibile allontanare del territorio italiano un cittadino straniero che tornando nel suo paese verrebbe esposto alla tortura o a trattamenti umani degradanti, è autorizzato a rimanere nel nostro territorio”, ed è una forma di protezione speciale.

 

Che cos’è la forma di permesso speciale?

È istituito attraverso il dl Salvini un nuovo permesso per protezione speciale, che dà diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per un anno. Si tratta di una forma breve, incerta e temporanea di protezione, permette alla persona di lavorare, ma non può essere convertita in un permesso di lavoro.
Questo esclude per lui/lei la possibilità di rimanere per un lungo periodo nel nostro territorio. Può essere rinnovato, ma ci deve essere un nuovo vaglio della Commissione Territoriale che deve verificare se persistono le condizioni per rinnovarlo. Tutte le altre forme, possono anche non passare per la CT.

 

Quali sono i “casi speciali” di rilascio del permesso di soggiorno introdotti dal dl Salvini?

Il permesso di soggiorno per cure mediche, previsto per individui che si trovano in condizioni di salute di eccezionale gravità, ovviamente certificate. Oltre a tali condizioni, ci deve essere il pericolo che, se il cittadino straniero fosse rimpatriato nel paese di provenienza, ci sia la possibilità che si crei un danno irreparabile, un pregiudizio alla salute. Tale è il permesso di soggiorno per cure mediche, che non può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro. Si discute se la persona possa comunque lavorare compatibilmente col suo stato di salute.
L’altra novità è il permesso di soggiorno per calamità, una situazione circoscritta e residuale anche in questo caso, che può essere motivata solo in situazioni contingenti e straordinarie. Si tratta di situazioni poco utilizzabili; oltre a questo, infatti, ci deve essere la comprovata situazione che non siano garantite nel paese di origini le situazioni di sicurezza; anche questo non è convertibile ed è rinnovabile solo se persistono i requisiti.
Vi è una ridondanza di tipologie e sottogruppi che rende difficoltoso utilizzarli per gli addetti al settore, questi casi speciali sono appunto speciali, possono essere adottati solo per delle ipotesi peculiari previste.
L’art. 18 e l’art. 22 del T.U. (D.lgs. 286/98) prevede 3 forme speciali per protezione sociale (cittadino straniero vittima di violenza/sfruttamento), per violenza domestica e per sfruttamento lavorativo; si ha un permesso di sei mesi prorogabile sino a un anno. Tale permesso dà diritto al lavoro, tutte queste 3 forme sono convertibili in permesso di soggiorno. Il primo consiglio è che quando una persona ha questo tipo di protezione, deve convertirla al più presto in permesso di soggiorno per lavoro.
Tali forme sono prorogabili ma soprattutto convertibili.

 

Che cos’è il permesso speciale concesso per valore civile?

Col dl Salvini vi è l’introduzione del rilascio di un permesso speciale per valore civile. Viene concesso in seguito ad atti di particolare valore civile, ha durata di due anni, è rinnovabile, ed è convertibile in permesso di soggiorno per lavoro, fa riferimento a una legge del 1958 (questa legge prevedeva una ricompensa).
Viene concesso per aver salvato delle persone, impedito/diminuito un grave disastro pubblico o privato, aver ristabilito l’ordine pubblico, aver arrestato o partecipato all’arresto di qualcuno, per scienza o per aver contribuito al bene dell’umanità, per dare valore alla patria.
Insomma, viene concesso per “atti di eccezionale coraggio”: si tratta di un mercanteggiare del permesso di soggiorno, come se il migrante fosse in debito con lo stato. La retorica del dl presenta il permesso di soggiorno come se fosse una gentile concessione dello stato ospitante, come se non fosse un dovere dello stato dare protezione, ma uno dovesse meritarsi l’ “italianità”.

 

Cosa succede a chi aveva una domanda per permesso umanitario in essere?

I casi sono diversi.
Chi fa domanda dopo il 5 ottobre (data dell’entrata in vigore del dl), può accedere alla domanda di protezione speciale.
L’altra ipotesi: se la domanda per protezione umanitaria è stata presentata prima, e la decisione ha sancito il permesso per motivi umanitari, bisogna aspettare solo l’emissione del permesso di soggiorno (o l’eventuale rinnovo). A questo punto, viene previsto una sorta di doppio binario, un regime di favore.
Chi aveva un permesso per motivi umanitari può subito – o alla scadenza – convertirlo in permesso di soggiorno per lavoro; se non riesce a convertirlo, quando scade, la Commissione Territoriale fa una verifica con i criteri nuovi (quindi secondo i casi speciali). Quelli che lo stanno aspettando, avranno un permesso per casi speciali, potremmo chiamarli gli ultimi fortunati. Quelli che avranno un permesso per casi speciali, l’otterranno di due anni e potrà essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro.
La sussidiaria e lo status di rifugiato non vengono toccate perché disciplinate rispettivamente dall’UE e dalla convenzione internazionale (di Ginevra); certo che comunque se c’è un irrigidimento e ci sono delle direttive di essere più oculati, ci sarà anche una maggiore rigidità nella concessione anche della sussidiaria e dell’internazionale.
Coloro che hanno fatto domanda ma l’iter della decisione non è stata completata oppure hanno avuto un diniego, e sono nel limbo, costituiscono la parte più dubbia. Si deciderà secondo i criteri della protezione umanitaria; ma non otterranno un permesso di soggiorno per motivi umanitari, avranno il nuovo permesso per casi speciali (due anni, possibilità di lavorare, convertibile). Alla scadenza, la Commissione Territoriale valuterà e nel caso concederà il nuovo permesso per protezione speciale.
N.B. È pendente la richiesta anche se si è fatto il C3 o se si è manifestato in maniera formale di fare richiesta per la protezione umanitaria.

 

Cosa succede alle reiterate?

Si arriva alla reiterata per disperazione, ovvero per guadagnare un po’ di tempo.
Si può chiedere, in questi casi, che la propria domanda venga riesaminata un’altra volta; ovviamente ci devono essere degli elementi nuovi. Anche se la reiterata fosse improvvisata, comunque sarebbe incostituzionale renderla inammissibile, invece secondo il dl Salvini, se fatta con l’intenzione di paralizzare un provvedimento di espulsione, non viene presa in considerazione, il che lo rende un procedimento assolutamente incostituzionale.

 

Questione delle revoche del permesso: è appropriato parlare di revoca? Il dl permette di revocare permessi già concessi?

La cosa più preoccupante ed inquietante dal punto di vista del diritto, è la revoca della cittadinanza, perché crea due classi di cittadini: quelli per “italianità per nascita” e quelli che hanno acquisito la cittadinanza in seguito.
Le revoche sono previste per delitti anche gravi; però, alcuni di questi potrebbero avere una matrice politica.
La questione è preoccupante e pericolosa, perché la Costituzione dice che non può essere revocata la cittadinanza per motivi politici.
Nel momento in cui uno commette un delitto, il sistema già prevede un sistema giudiziario, è quindi incostituzionale levare la cittadinanza per tali motivi, tanto più che per farlo si passerà per il ministro dell’interno.

 

Cosa cambia nell’ottenimento della cittadinanza?

Il dl Salvini prevede l’aumento del periodo per l’ottenimento (fino a 4 anni), tale cambiamento può avere una sua coerenza giuridica interna, anche se ovviamente non condivisibile.

 

Cosa succede con le modifiche rispetto all’iscrizione all’anagrafe (che il dl Salvini non prevede per i richiedenti asilo?

Per gli operatori e per i richiedenti asilo potrebbe non essere uno vantaggio, per la questione del domicilio; il domicilio diventerà poi il criterio per individuare l’autorità che sul richiedente asilo avrebbe dei doveri (es. il comune).
Si tratta, invece, di uno svantaggio in termini più ampi, perché è continuamente un andare a togliere i diritti alla persona. Come dire che i richiedenti asilo non possono vantare alcuna pretesa, ovvero l’appartenenza a una comunità. Una scelta politica inquietante. Per esempio, ciò comporta l’esclusione dal Servizio Sanitario Nazionale tutti quelli che hanno un permesso inferiore ad un anno.
Chi è fuori dal sistema di accoglienza non può avere domicilio fittizio (es. sotto un ponte) come lo possono avere i senza fissa dimora ‘regolari’. Chi ha il permesso temporaneo inferiore ad un anno è tagliato fuori dalla sanità.

 

Non solo il diritto alla salute del singolo individuo non viene garantito, ma quali cambiamenti vengono intromessi per il diritto alla salute pubblica?

Vi è l’introduzione dell’estensione del Daspo urbano anche ai mercati, ai luoghi di salute, etc; già il Daspo urbano era una contraddizione in termini, poiché di fatto era stato utilizzato contro chi chiedeva l’elemosina, soprattutto gli stranieri. Col Daspo, i richiedenti potrebbero non avere accesso ai luoghi di socialità, dove potevano tra l’altro fare l’elemosina.

 

Vi è un aumento dei poteri concessi in certe situazioni alle forze dell’ordine?

Il dl Salvini sembra aumentare i poteri delle forze di polizia, viene infatti potenziato il sistema dei Centri per il Rimpatrio (CPR), c’è la scomparsa del sistema SPRAR. Vi sarà la creazione di luoghi presso le questure per il trattenimento e per l’identificazione anche fino a 30 giorni.
Il trattenimento è una forma punitiva nei confronti del richiedente asilo che non ha documenti.
Bisogna tenere conto del fatto che che in Italia abbiamo una disciplina molto severa nei confronti di questo tipo di reati, funzionali ad un sistema di alleggerimento di una presunta situazione di emergenza.
Questo dl è frutto di un’accettazione tacita collettiva, nessuno si scandalizza; faremo fatica a far capire la pericolosità di misure come la detenzione amministrativa, misure discrezionali che non possono essere controllate, poiché non ci sono strumenti per verificare se nella libertà amministrativa dell’autorità ciò che è stato scelto sia giusto o sbagliato.

 

Che succede per le occupazioni?

Il dl Salvini prevede la revoca del permesso di soggiorno in caso di allacciamento alla stazione elettrica in maniera illegale o in caso di blocco stradale.

http://www.sinistraineuropa.it/approfondimenti/capiamo-il-decreto-legge-salvini-su-sicurezza-e-immigrazione/